La compagnia di navigazione Snav, garantisce tutti i collegamenti marittimi tra la Croazia, la Sicilia e l'Italia
con aliscafi e traghetti in partenza dai principali porti della costa adriatica:
quelli che partono da Ancona e Pescara hanno per destinazione Zara, Stari Grad e Spalato in Croazia.
Gli aliscafi Snav per la Sicilia sono invece in partenza da Napoli per Palermo.
Queste sono alcune delle Condizioni Generali di Trasporto della compagnia marittima SNAV
Art. 1 – Condizioni Generali - Il trasporto dei passeggeri e dei veicoli al seguito sulle unità della Snav è disciplinato dalle seguenti norme che si intendono accettate contestualmente all’acquisto del biglietto traghetto.
Art. 2 – Biglietti – Per viaggiare sulle unità della Società, il passeggero deve essere munito di regolare biglietto che è personale, non cedibile, rilasciato dalle biglietterie autorizzate o dagli uffici della Società.
Art. 3 – Emissione biglietti a bordo - Solo eccezionalmente è consentita l’emissione a bordo di biglietti dei traghetti e soltanto a tariffa intera. Il passeggero, ove ve ne sia disponibilità, può ottenere una nuova sistemazione in classe con tariffa superiore anche nel corso del viaggio, previo pagamento della relativa differenza di prezzo calcolata sempre a tariffa intera, ordinaria o residente, anche se il passeggero abbia titolo per ottenere riduzioni sul prezzo di passaggio, ma senza applicazione di alcun diritto di esazione. Il rimborso della maggior somma in tal caso pagata potrà essere richiesto direttamente alla Snav.
Art. 4 – Validità dei biglietti / Condizioni e prezzi di passaggio– I biglietti sono validi per il solo giorno ed orario indicato. Le condizioni di passaggio sono quelle stabilite dal presente regolamento e le tariffe sono quelle indicate sui biglietti, che possono subire variazioni.
Art. 5 – Perdita del biglietto - Nel caso di perdita del biglietto (smarrimento, furto, ecc.), il passeggero dovrà farne denuncia agli organi di P.S. e darne tempestiva notizia alla Snav. Nel caso in cui il passeggero, all’atto della denuncia di perdita alla Società, rinunci al viaggio, il rimborso del biglietto dovrà essere richiesto nei termini prescritti dall’art. 14 e l’annullamento sarà ammesso nel rispetto di quanto previsto nello stesso art. 14.
Nel caso di smarrimento/furto, il passeggero, ove confermi il viaggio, dovrà consegnare all’Ufficio
o Agenzia della Snav copia della denunzia presentata alla competente autorità corrispondendo il prezzo di un nuovo titolo di viaggio. Entro il termine di sei mesi dalla data di partenza indicata nel biglietto smarrito/rubato, senza che lo stesso sia stato utilizzato, la Snav provvederà al rimborso del prezzo originariamente corrisposto dal passeggero. |